Il Bonus ristrutturazioni è un bonus del 50% sulle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Già introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 16-bis del Dpr 917/86, che garantiva una detrazione Irpef del 36% per un ammontare massimo di spese detraibili pari a 48.000 euro per unità immobiliare, dal 2012 e fino al 31 dicembre 2024 la detrazione è stata elevata al 50%, con un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro. La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
I requisiti per richiedere la detrazione
La detrazione del 50% del Bonus ristrutturazioni spetta per:
- Lavori sulle singole unità immobiliari per attività di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e loro pertinenze;
- Interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condominio può domandare la detrazione, relativi a manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Chi può richiedere il Bonus ristrutturazioni 50%
Il Bonus ristrutturazioni 50% può essere richiesto da:
- proprietario o nudo proprietario
- titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- inquilino o comodatario dell’immobile
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
- imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce
- soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari.
Hanno inoltre diritto alla detrazione, a patto che sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e componente dell’unione civile
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- componente dell’unione civile
- convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.
Come usufruire della detrazione
Per usufruire della detrazione è innanzitutto necessario inviare all’Asl competente per territorio – se prevista e prima di iniziare i lavori – una comunicazione con raccomandata A.R. La comunicazione non è richiesta nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano l’obbligo di notifica preliminare.
È inoltre necessario pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui è necessario risultino:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione
- il codice fiscale o il numero della partita IVA del beneficiario del pagamento.
Quindi, nella dichiarazione dei redditi andranno indicati i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce il titolo e gli altri dati che sono richiesti per il controllo della detrazione.
In fase di fruizione del beneficio fiscale, è altresì necessario conservare, al fine di produrre l’esibizione necessaria in caso di controlli:
- eventuali abilitazioni amministrative per il tipo di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori)
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’IMU, qualora dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi sulle parti condominiali
- dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori del possessore dell’immobile, se gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se necessaria
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.
Maggiori informazioni possono essere ottenute sul sito agenziaentrate.gov.it.
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