Se rifaccio i pavimenti esterni, servono dei permessi?
Il rifacimento della pavimentazione esterna costituisce o no attività edilizia libera? A rispondere al quesito ci ha pensato il TAR Puglia, Lecce, sez. I che, con sentenza n. 477 del 30 marzo 2021, ha illustrato quali siano i criteri per comprendere se tale intervento possa o meno essere riconducibile alle attività di edilizia libere.
In particolare, i giudici amministrativi evidenziano come per giurisprudenza costante gli interventi di pavimentazione esterna, anche se contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera solamente se presentano un’entità minima, sia in termini assoluti che in relazione al contesto in cui si collocano e all’edificio cui accedono.
Solamente in presenza di queste condizioni, prosegue ancora il TAR Puglia, le opere possono essere considerate come effettivamente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio e, di conseguenza, sottratte al controllo operato dal Comune mediante rilascio del titolo edilizio.
Per avere un termine di paragone circa la rilevanza o meno delle opere, nella fattispecie concreta in esame l’area pavimentata realizzata aveva una dimensione di 8,50 x 8,50 metri circa, costituendo così una tangibile trasformazione urbanistico-edilizia dell’immobile, tale da necessitare di autorizzazione.
Quando non servono permessi per la pavimentazione esterna
Chiarito quanto precede, può essere utile cercare di azzardare alcune ipotesi in cui non servano permessi per apporre la pavimentazione esterna.
Se infatti assumiamo come orientamento giurisprudenziale consolidato quello fornito dal TAR Puglia, possiamo dedurre che la pavimentazione del cortile o del giardino esterno della casa possa essere effettuata senza permesse se il lavoro non è in grado di apportare una trasformazione irreversibile dell’area.
Ecco dunque che potrebbe essere possibile effettuare dei lavori di questo tipo posizionando lastre o piastrelle che siano amovibili e facilmente rimovibili. Nel caso in cui invece la pavimentazione esterne determini delle modifiche alla zona interessata, in termini rilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, si dovrà procedere con la richiesta dell’adeguato titolo edilizio.
Ancora, ricordiamo che non si ha la necessità di domandare specifici permessi se i lavori sono quelli di riparazione o sostituzione della vecchia pavimentazione già esistente sul proprio immobile. Il permesso dovrà invece essere richiesto, anche in tale ipotesi, se le operazioni di riparazione o di sostituzione della vecchia pavimentazione coincidono con l’apposizione di materiali completamente diversi, come ad esempio potrebbe avvenire nel caso in cui il proprietario decida di effettuare una colata di cemento sul prato.
Si tenga infine conto che le stesse regole valgono anche per i condomini: se le opere richiedono una netta e irreversibile trasformazione dell’area interessata, il condominio dovrà munirsi di apposito titolo edilizio.
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