Da seminterrato ad abitazione: i permessi necessari
L’operazione di trasformazione di un seminterrato in abitazione richiede il permesso di costruire o una semplice DIA?
A chiarirlo, introducendosi in un’opinione giurisprudenziale da tempo prevalente, è stata la pronuncia del TAR Campania, Salerno, sez. VI, sent. 19 luglio 2021, n. 4999, secondo cui – anticipiamo – un simile intervento pretende la presenza del permesso di costruire, non essendo dunque sufficiente la sola DIA.
Per i giudici amministrativi, infatti, il mutamento di destinazione di un locale da cantina - garage a civile abitazione richiede necessariamente il rilascio del permesso di costruire, rendendo così legittimo l’operato della Pubblica Amministrazione che, nella fattispecie in esame, ha imposto l’applicazione della sanzione di cui all’art. 31 del d.P.R. 380/2001. La norma, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, impone all’Amministrazione di ingiungere al responsabile dell’abuso la relativa demolizione e il ripristino dello status quo ante. Stando al tenore della norma:
- sono definiti come interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, così come l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile
- in caso di accertamento di interventi in assenza o difformità del permesso, o con variazioni essenziali, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione
- se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune
- l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro
- l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso.
Le valutazioni dei giudici
Nella sentenza i giudici amministrativi evidenziano altresì come in tema di edilizia non vi sia spazio per gli apprezzamenti discrezionali, considerato che l’esercizio del potere repressivo attraverso l’applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto per cui è in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione.
Riscontrando il presunto difetto di motivazione sollevato dal ricorrente colpito dal provvedimento di demolizione, il TAR ricorda come la giurisprudenza abbia più volte evidenziato come in caso di abuso edilizio l’ordinanza di demolizione non richiede in linea generale alcuna specifica motivazione, e l’abusività costituisce di per sé motivo sufficiente per l’adozione della misura repressiva, non sussistendo dunque alcun difetto di motivazione. È di fatti sufficiente l’oggettivo riscontro dell’abusività dell’opera e l’assoggettabilità della stessa opera al regime del permesso di costruire.
Infine, i giudici ricordano come il d.P.R. n. 380/2001 riconosca all’amministrazione comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l’attività urbanistica ed edilizia, imponendo l’adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, per poter ripristinare la legalità violata dall’intervento edilizio non autorizzato. Il tutto, si ricorda ancora, si realizza mediante l’esercizio di un potere - dovere che è del tutto privo di margini di discrezionalità, in quanto rivolto solamente a reprimere gli abusi oggetto di accertamento, da esercitare anche nelle ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica.
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