Nuovi bonus fiscali per la casa: ecco come funzionano
Il Decreto Rilancio 2020 ha portato in dote una revisione delle misure fiscali per la casa, in grado di rendere un po’ più convenienti l’effettuazione di alcuni interventi edilizi dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Non si tratta di vere e proprie “novità”, ma il fatto che l’Ecobonus e il Sismabonus siano stati potenziati con aliquota al 110%, rende possibile per il contribuente ottenere – a determinate regole – un beneficio fiscale che risulta essere addirittura superiore alla spesa affrontata dal contribuente. Ma in che modo?
Per quali operazioni è previsto il Bonus 110%
Iniziamo subito con il rammentare che non tutte le operazioni edilizie sono assoggettabili al maxi bonus fiscale del 110%. Il Decreto Rilancio, all’art. 119, con i commi da 1 a 4, stabilisce infatti in misura rigida le categorie di interventi di riqualificazione energetica e di miglioramento delle caratteristiche sismiche dell’edificio che danno il diritto al nuovo Superbonus, individuandole (ci venga perdonata l’esigenza di sintesi) in:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, purché interessino almeno il 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- interventi sulle parti comuni o sugli edifici unifamiliari, riguardanti le operazioni di sostituzione (e, dunque, non di semplice integrazione o variazione) di impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
Una buona notizia è poi legata alla possibilità di far ricondurre all’interno del perimetro del beneficio fiscale di cui al Superbonus del 110% anche tutta una serie di altri interventi che altrimenti sarebbero stati esclusi da tale novero, a patto che siano effettuati congiuntamente a uno dei benefici di cui sopra che, in tal senso, fungeranno da “traino” per altre tipologie di intervento (come la sostituzione degli infissi).
Il bonus per i condomini e per le persone fisiche
Chiarito quanto sopra, il Superbonus al 110% è fruibile sia da parte delle persone fisiche (ne parleremo tra breve) sia da parte dei condomini. Per questi ultimi, se costituiti regolarmente e dotati di codice fiscale, il Decreto Rilancio prevede che si possano ordinariamente conseguire le detrazioni del 110%, e a prescindere se all’interno del fabbricato vi siano o meno delle seconde abitazioni o delle unità immobiliari di proprietà non di persone fisiche estranee all’attività di impresa.
Regole parzialmente diverse vigono invece per quanto attiene la fruizione delle detrazioni da parte delle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, di arti e di professioni. Per loro, infatti, il Decreto Rilancio prevede che l’ecobonus al 110% sia fruibile solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi di natura edilizia siano realizzati su immobile adibito ad abitazione principale.
In altre parole, se la persona fisica agisce su immobile unifamiliare, potrà fruire del Superbonus solamente per la sua prima casa, e non – magari – per una seconda casa al mare o in montagna. Proprio quest’ultimo punto è attualmente in discussione, e non è escluso che un emendamento possa allargarne il godimento anche per le abitazioni diverse da quella principale.
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