L’Ecobonus è l’incentivo fiscale più conosciuto in ambito immobiliare, oltre che uno dei più longevi: è infatti stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la Legge di Bilancio 2007 e, dopo essere passato attraverso diverse revisioni e modifiche, è stato confermato come strutturale con un decreto legge del 2013.
Ma come funziona l’Ecobonus? Quali sono le aliquote attualmente in vigore? E a quali spese si applicano?
Cos’è l’Ecobonus e come funziona
In questo quadro di sintesi, cominciamo subito con l’affermare che l’Ecobonus è un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione Irpef o Ires, con aliquote variabili a seconda della tipologia di lavoro da effettuare, ma principalmente riconducibili alla necessità di riqualificare gli edifici esistenti sotto il profilo energetico.
In altri termini, l’agevolazione è attribuita per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli immobili, andando così a stimolare le attività che portano a una riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Ancora, la detrazione spetta per altre attività, come l’acquisto e la posta/installazione di:
- schermature solari
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
- generatori di aria calda a condensazione
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.
Come usare il beneficio
La detrazione può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo, che variano a seconda dell’intervento da realizzarsi. L’agevolazione può avere infatti un’aliquota del 65%, ma è ridotta al 50% per le spese legate a:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza pari ad almeno la classe A di prodotto
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Gli interventi in condominio
L’agevolazione fiscale sopra riassunta spetta anche nelle ipotesi in cui le attività di riqualificazione energetica siano effettuate su parti comuni di edifici condominiali o nelle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, con detrazioni più elevate (fino al 75%) se si riesce a conseguire determinati indici di prestazione energetica, con un tetto di 40.000 euro per unità immobiliari componenti l’edificio.
Infine, per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico oltre che della riqualificazione energetica, la detrazione può arrivare all’80% se i lavori determinano il miglioramento di una classe di rischio, o dell’85% se invece determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. Anche in queste ipotesi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
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