La sentenza n. 1484/2017 del Consiglio di Stato ha fornito alcuni interessanti chiarimenti sulle diverse tipologie di abusi edilizi riscontrabili nella realtà e sulle rispettive sanzioni da applicare.
In particolare, con la pronuncia sopra rammentata l’Organo di Stato ha definito una vera e propria griglia utile per valutare le tipologie di abuso edilizio, illustrando le difformità tra ciò che viene costruito e quanto invece è stato autorizzato.
A seconda della gravità dell’abuso, si identificano le seguenti tipologie:
- abuso totale: l’opera edilizia è realizzata senza alcun permesso di costruire, poiché mai rilasciato o mai richiesto. Se il permesso di costruire esiste, invece, non è valido. Si pensi a quelli rilasciati da un settore comunale non competente, o al permesso annullato da parte del giudice amministrativo
- abuso sostanziale: la costruzione differisce in maniera sostanziale da quanto è stato autorizzato, sia in termini di caratteristiche costruttive che di destinazione d’uso. Ci sono dunque variazioni essenziali rispetto al progetto autorizzato
- abuso minore: l’intervento edilizio è autorizzato ma è poi realizzato secondo modalità differenti da quelle previste nel progetto, che incidono su elementi comunque non essenziali, ma particolari. Si tratta pertanto di difformità parziali che coinvolgono strutture non essenziali
- difformità non rilevanti: si tratta di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedono il 2% delle misure progettuali. Si tratta di scostamenti sui parametri autorizzati limitati e contenuti, non considerabili illecito edilizio.
Le sanzioni sugli abusi edilizi
Come intuibile, le possibili sanzioni sugli abusi edilizi dipendono dalla gravità degli stessi. Per esempio, nelle ipotesi di abusi particolarmente gravi, come quelli totali, è prevista la demolizione dell’opera e conseguenze penali a carico del responsabile.
Gli abusi di tipo sostanziale possono essere puniti con la demolizione, come quelli totali, ma gli effetti penali sono minori e si limitano generalmente ad un’ammenda. Nelle ipotesi di abusi minori può essere prevista la demolizione, ma solamente se questa può essere realizzata senza determinare danni alle parti che invece sono state realizzate legittimamente, in linea con il progetto autorizzato, in conformità con il permesso a costruire. Ne deriva che in questi casi la demolizione è generalmente evitabile, ma dietro il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore di quanto difforme e sempre fermo restando l’accertamento della compatibilità della costruzione con la disciplina edilizia.
Non dimenticarti di condividere
VUOI VENDERE CASA?
Contattaci compilando la form qui sotto!
Nel giro di poco un nostro agente si metterà in contatto con te.
Una rete unica
Grazie ad una rete di vetrine in tutta la Provincia e ad un sistema di segnalazioni constanti di potenziali interessati, ti offriamo la migliore visibilità. Questa struttura ci permette di ottenere una panoramica della disponibilità e una selezione tra numerose richieste di acquisto specifiche nella tua zona.
Approfittane subito!