DM 37/2008: la differenza tra DiCo e DiRi
La Dichiarazione di conformità (DiCo) e la Dichiarazione di rispondenza (DiRi) sono due documenti fondamentali in caso di lavori su un immobile, vendita o locazione dello stesso o, ancora, adempimento di alcuni processi burocratici che riguardano il bene.
È infatti ben noto che tutti gli impianti, nuovi o già esistenti, devono rispettare le normative previste dalla legge in materia. Ma, forse, non tutti sanno che la certificazione dell’impianto a norma può avvenire con un documento denominato Dichiarazione di conformità (DiCo), e che a volte viene sostituito con la Dichiarazione di rispondenza (DiRi).
In realtà, per quanto sia la dichiarazione di conformità che quella di rispondenza abbiano come finalità quella di certificare gli impianti energetici (elettrici, idraulici, a gas, termici), tra di esse sussistono alcune profonde differenze. Vediamole insieme.
La Dichiarazione di conformità (DiCo)
Tra i due documenti oggi in commento, la Dichiarazione di conformità è certamente quella più conosciuta. La DiCo è infatti stata introdotta dalla l. 1 marzo 1968, n. 186, con un quadro normativo poi successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Lo scopo, intuibile, è quello di certificare che l’impianto è a norma di legge.
Il documento è obbligatorio nelle ipotesi di realizzazione di un nuovo impianto, così come in caso di interventi di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di un impianto esistente. In queste seconde ipotesi, la DiCo non sostituisce quella precedente, ma si integra alla prima per attestare la conformità delle parti interessate dai lavori. In ogni caso, rimane necessaria l’indicazione dei materiali impiegati, così come il progetto dell’impianto redatto da un professionista abilitato o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
A rilasciare la DiCo potranno essere:
- Professionisti in possesso di un diploma di laurea in materia tecnica scientifica o diploma tecnico superiore specifico;
- Chi ha un diploma superiore se ha lavorato per almeno due anni presso un’impresa che poteva già redigere la DiCo, se l’impianto no né soggetto a obbligo di progetto;
- Chi è in possesso di un attestato tecnico se ha lavorato per almeno quattro anni consecutivi presso un’impresa che poteva già redigere le DiCo, se l’impianto è soggetto a obbligo di progetto.
Il modello che l’installatore deve utilizzare per la dichiarazione è riportato nell’Allegato I al D.M. 37/2008.
La Dichiarazione di rispondenza (DiRi)
La Dichiarazionedi rispondenza (DiRi) è stata introdotta dal già rammentato D.M. 37/2008. Come anticipato, non deve essere confusa con la DiCo di cui ci siamo occupati nel paragrafo precedente, né può intendersi sostitutiva della dichiarazione di conformità.
Lo scopo della DiRi è infatti quello di sanare gli impianti per cui non era stata rilasciata la DiCo fino all’entrata in vigore del Decreto. Come tale, la DiRi può essere richiesta solamente per quegli impianti o per quegli interventi parziali che sono eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, per cui la DiCo risulta essere mancante. Contrariamente alla Dichiarazione di conformità, che viene rilasciata in occasione dei lavori, la Dichiarazione di rispondenza è pertanto una dichiarazione successiva alle opere.
A rilasciare e firmare la DiRi potranno essere:
- Professionisti iscritti a un ordine professionale con esperienza di almeno cinque anni nel settore a cui l’impianto si riferisce;
- Responsabili tecnici di un’impresa di installazioni che operano da almeno cinque anni, se l’impianto non è soggetto a obbligo di progetto.
A differenza della DiCo, per la DiRi il D.M. 37/2008 non ha previsto alcun modulo specifico.
Ciò premesso, la differenza principale è probabilmente legata al modo con cui la DiRi si redige. La Rispondenza consiste infatti in una mera osservazione – pur, con prove tecniche – dell’impianto già esistente, che non viene pertanto modificato.
Nei casi in cui – ad esempio – la DiCo fosse andata smarrita, la DiRi verrà emessa dopo una serie di rilievi che stabiliscono se quell’impianto sia in linea o meno con le normative dell’epoca in cui è stato costruito. Se invece l’impianto viene modificato, allora sarà necessario redigere una nuova Dichiarazione di Conformità.
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