Alcuni abusi edilizi non possono essere sanati, mentre altri possono essere suscettibili di sanatoria. Ma come distinguere i primi dai secondi?
Per fornire una risposta possiamo certamente rammentare come le tipologie di intervento edilizio suscettibilidi sanatoria sino quelle indicate dal comma 26 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che a sua volta rinvia all’allegato 1 specificando sei diverse tipologie di abuso edilizio.
La lettura dell’allegato 1 permette dunque di distinguere le tipologie di opere abusive sanabili secondo una gravità decrescente: l’ipotesi di abuso maggiore è infatti indicata nel primo tipo, mentre alla fine dell’elenco si trovano le ipotesi di abuso che hanno un minore impatto urbanistico e ambientale, con una considerazione di lieve gravità.
Gli abusi sanabili
Ciò premesso, nella Tipologia 1 rientrano le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. È l’ipotesi più grave tra quelle contemplate nell’allegato.
Nella Tipologia 2 sono invece comprese le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, pur conformi alle norme urbanistiche e alle indicazioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. 30 settembre 2003, n. 269. In altri termini, si tratta di quelle situazioni che sarebbero state sanabili con il semplice accertamento di conformità nel caso in cui fosse stata recepita dal legislatore del Testo unico l’idea della sanatoria giurisprudenziale.
Quindi, nella Tipologia 3 troviamo le opere di ristrutturazione edilizia ex art. 3, co. 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, mentre nella Tipologia 4 sono comprese opere di restauro e risanamento conservativo realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444.
Passando poi alla Tipologia 5, qui si trovano le opere di restauro e risanamento conservativo ex art. 3 co. 1 lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, mentre nella Tipologia 6 ci sono le opere di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, co. 1, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superfici o di volume.
Una considerazione di sintesi
Traendo le più sintetiche valutazioni, riassumiamo come siano sanabili:
- gli interventi di cui alle Tipologie 1, 2, 3 nell’ambito dell’intero territorio nazionale con eccezione per le opere su immobili dichiarati monumento nazionale o dichiarati di interesse particolarmente rilevante
- gli interventi di cui alle Tipologie 4, 5, 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo ex art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n. 47
- gli interventi di cui alle Tipologie 4, 5, 6 nelle aree non soggette a vincolo ex art. 32 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione della legge regionale, da emanarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore del d.l. 168/2004.
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