Il deposito del prezzo è una procedura con cui è possibile, su richiesta di una o entrambe le parti, depositare la somma pattuita della vendita o di altro atto traslativo nelle mani del notaio a titolo di garanzia della buona riuscita della stessa contrattazione.
A sua volta, il notaio che ha ricevuto la somma di denaro da una delle parti dovrà aprire in banca un conto corrente dedicato, segregato dal proprio patrimonio, riservato alle sole operazioni che interessano i contraenti.
A cosa serve il deposito del prezzo
Come forse intuibile da queste poche righe, lo scopo del deposito del prezzo è quello di rassicurare le parti sul buon esito dell’operazione, scongiurando il pericolo che tra la data del rogito e quella della trascrizione del contratto nei registri immobiliari, possano essere iscritte ipoteche, pignoramenti o altri gravami in pregiudizio al perfezionamento degli effetti dell’atto.
La somma depositata dal notaio sarà infatti impignorabile e non aggredibile dai creditori delle parti, in maniera tale che il prezzo depositato potrà essere poi interamente pagato dal notaio al venditore quando questi avrà concluso tutte le formalità in seguito delle quali si è verificato il trasferimento dell’immobile libero da vincoli e gravami.
Deposito del prezzo in caso di mutuo
Una particolarità del deposito del prezzo è verificabile nel caso in cui il prezzo dell’atto di compravendita sia stato finanziato mediante un mutuo della banca.
In questo caso, infatti, il procedimento è reso un po' più complicato dal fatto che oltre al deposito da parte dell’acquirente del prezzo, anche la banca erogatrice dell’istituto di credito dovrà versare in deposito dal notaio la somma, al momento della stipula. A ciò seguiranno trascrizione, iscrizione dell’ipoteca a garanzia del mutuo, verifica dell’esito di trascrizione ed iscrizione, pagamento alla banca da parte del notaio attraverso le somme depositate e, quindi, liberazione dell’immobile da ipoteca e versamento del residuo prezzo al venditore.
Nel caso in cui invece il pagamento del prezzo non sia stato finanziato dal mutuo, l’acquirente deposita presso il notaio il prezzo convenuto ai fini della stipula. A ciò seguirà la trascrizione e la successiva verifica di questa operazione, il pagamento alla banca da parte del notaio con la somma depositata, la liberazione dell’immobile dall’ipoteca e, infine, il versamento dell’eventuale residuo al venditore.
Deposito prezzo: facoltativo o obbligatorio?
Il ricorso a questo meccanismo – introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento nel 2013 e poi reso facoltativo dalla legge sulla concorrenza nel 2017 – è, appunto, non obbligatorio. Pertanto, il deposito del prezzo al notaio saràattivato esclusivamente su richiesta di una delle parti (di norma, l’acquirente), che sarà libero di valutarne l’utilità della relativa tutela.
Ricordiamo infatti che la disciplina di questo strumento ha trovato giustificazione soprattutto allo scopo di tutelare il compratore se si tratta di contratto preliminare, al fine di evitare che le sue aspettative all’acquisto siano tradite nel momento del contratto definitivo effettivamente traslativo. L’utilità si estende, evidentemente, anche nelle ipotesi di vendita di beni immobili da costruire, ovvero l’ipotesi in cui l’immobile oggetto della trattativa sia ancora in fase di realizzazione o completamento.
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